Responsabilità Civile Professionale

Medico Libero Professionista
MEDICO GENERICO - MEDICO DI BASE

-Prodotto : “R.C.P. medico libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia e/o attività svolta in regime libero professionale all’interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private e/o accreditate” (Agg.to 12/2020)
-Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A.
MASSIMALI  RCP
( per sinistro e per anno)
EURO 500.000 EURO
1.000.000
EURO
1.500.000
EURO
2.000.0
EURO
2.500.0

PREMI ANNUI LORDI 1.047 EURO

1.185

EURO

1.291

EURO

1.429

EURO

1.619

N.B.
I premi sopraindicati sono riferiti a ipotesi di polizza di durata contrattuale di anni 1 con tacito rinnovo.
Sconto sul premio annuo RCP  in ipotesi di sottoscrizione di polizza di durata quinquennale : 5%
I premi sopraindicati comprendono una quota di euro 400 per polizza di tutela legata abbinata (riferita a massimale base euro 15.000)

TARGET DEL PRODOTTO ASSICURATIVO:
medici generici – di base che esercitano in libera professione (non copre attività praticata quale dipendente di struttura pubblica o privata)

RCP – GARANZIE SEMPRE OPERANTI (già comprese nel premio indicato in tabella):
-Postuma ex legge 8/3/17 nr. 24  (garanzia operante solo in caso di cessazione definitiva dell’ attività professionale con relative cancellazione dall’albo professionale)
– Conduzione locali adibiti a studio professionale
– Deeming clause
– Retroattività temporale (*)

RCP – CONDIZIONI AGGIUNTIVEOPZIONALI SOGGETTTE A MAGGIORAZIONE DEL PREMIO
– Garanzia postuma illimitata

– Attività di dirigente  responsabile  di  struttura  complessa  /  capo  dipartimento

RCP – OPZIONI  FACOLTATIVE   LIMITATIVE  DELLA RETROATTIVITA’ TEMPORALE  SOGGETTE A SCONTI SUL PREMIO (*)

-Retroattività esclusa (anni 0 – zero ):     sconto sul premio annuo -30 %
-Retroattività limitata ad anni 2:              sconto sul premio annuo -20%
-Retroattività limitata ad anni 5:              sconto sul premio annuo -15%
-Retroattività limitata ad anni 10:            sconto sul premio annuo -10%

(*) N.B. : E’ facoltà dell’ assicurato richiedere di ridurre la retroattività temporale contrattualmente prevista (art 2.3), usufruendo conseguentemente dell’applicazione dello sconto previsto, prevedendo comunque  una retroattività non inferiore a 10 anni o comunque consona al numero di anni da cui si esercita l’ attività che si intende tutelare.

Attenzione:
– Il presente messaggio ha solo funzioni di sintesi  esemplificativa e non ha valore contrattuale.
– Per maggiori informazioni e/o approfondimenti:
Tel. 024230793 / 024234386 – Posta Elettronica : info@previmed.it
-Prima della eventuale sottoscrizione della proposta scaricare e consultare attentamente il set informativo completo sui prodotti assicurativi oggetto del presente messaggio.

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